«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della... Mostra altro
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?» Mostra meno
Altri risultati
Sì
Voti
1681
Percentuale
87,78%
(dei voti validi espressi)
No
Voti
234
Percentuale
12,22%
(dei voti validi espressi)
12:00
08/06/2025
Votanti: 520
Elettori: 5115
19:00
08/06/2025
Votanti: 1077
Elettori: 5115
23:00
08/06/2025
Votanti: 1452
Elettori: 5115
15:00
09/06/2025
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Elettori: 5115